Circolare FOFI n.15974 Ministero della Salute - Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2026-2027
Si informa che il Ministero della salute ha trasmesso la circolare prot. n. 0005134-23/06/2026-DPRES-MDS-P, contenente le raccomandazioni per la prevenzione e il controllo dell’influenza nella stagione 2026-2027. Nel rinviare, per una completa informazione, ad un’attenta lettura del documento, si evidenziano in sintesi i seguenti aspetti.
Il documento ribadisce anzitutto l’importanza della vaccinazione come forma più efficace di prevenzione dell'influenza e delle sue complicanze. Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutte le persone a partire dai 6 mesi di vita e raccomandato per tutte le categorie a rischio che non abbiano specifiche controindicazioni.
I principali destinatari dell’offerta di vaccino antinfluenzale stagionale sono i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, persone di età pari o superiore a 60 anni, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari, nonché le persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza.
Ferme restando le indicazioni riportate nella RCP di ciascun vaccino autorizzato, la Tabella 1 della circolare riporta le indicazioni su dosaggio e modalità di somministrazione e riassume le raccomandazioni attuali per età.
Una sola dose di vaccino antinfluenzale è sufficiente per le persone di tutte le età, con esclusione dell’età infantile. Infatti, per i bambini al di sotto dei 9 anni di età, mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due dosi di vaccino antinfluenzale stagionale, in linea con le raccomandazioni ACIP, da somministrare a distanza di almeno quattro settimane (come esplicitato in Tabella 1).
Nei bambini di età inferiore a 9 anni che abbiano già ricevuto almeno una dose di vaccino antinfluenzale in una precedente stagione influenzale, nella stagione in corso è prevista la somministrazione di una sola dose.
Rispetto al documento dello scorso anno, è ridotta a 60 anni l’età dalla quale è raccomandato l’utilizzo di vaccini potenziati.
Per maggiori informazioni, consulta la circolare.
Circolare FOFI n.15973 Ministero della Salute- Emergenza Fentanyl: ulteriore rafforzamento dei controlli, uso e circolazione impropri di medicinali contenenti Fentanyl e analoghi
Si informa che il Ministero della Salute, con nota del 3 luglio 2026, n. 4868 DGDMF-MDS-P, ha diramato un’ulteriore circolare relativa all’emergenza Fentanyl.
In primo luogo, il Dicastero ha sottolineato che, il 12 marzo 2024 il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato il “Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici”, finalizzato a prevenire, intercettare e impedire l’accesso e la diffusione illegale sul territorio nazionale del Fentanyl e dei suoi derivati, nonché a predisporre adeguati strumenti di gestione di eventuali situazioni emergenziali.
In particolare, il punto 2 del Piano richiama l’esigenza di un rafforzamento dei controlli relativi a eventuali livelli prescrittivi anomali, nonché la necessità di “potenziare i controlli per evitare la diversione della sostanza per usi non sanitari”.
Il Ministero ha poi reso noto che la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco, alla quale afferisce l’Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS), ha già provveduto a diramare 3 circolari rivolte a tutti i soggetti coinvolti per evitare il rischio di sottrazioni illecite di medicinali contenenti fentanili invitando a comunicare smarrimenti, danneggiamenti o furti alle autorità regionali competenti e alle Forze dell’Ordine, al fine di rafforzare la cooperazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, oltre a fornire un decalogo di comportamento, cui si raccomanda le farmacie ad attenersi in presenza di prescrizioni contenenti Fentanyl o analoghi, benzodiazepine ecc. su ricetta cartacea.
A tal proposito, il Ministero ricorda che i farmaci contenenti sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario, inclusi nella tabella dei medicinali sezione A, devono essere custoditi in armadio chiuso a chiave separati da altre sostanze. Questo requisito di custodia è stabilito dal DPR 309/90 e dalla Farmacopea Ufficiale Tabella n. 3 e rappresenta una misura di sicurezza per prevenire il rischio di abuso e la diffusione illegale di tali sostanze. La giacenza fisica del farmaco, ovvero l’effettiva quantità di farmaco presente in una sede, deve corrispondere alla giacenza teorica, cioè alla giacenza riportata sul registro di entrata-uscita. Sarebbe opportuno che il responsabile unico del controllo giacenze e stoccaggio fosse lo stesso che detiene le chiavi.
La movimentazione, sia in entrata che in uscita (Art. 60), deve essere effettuata in ordine cronologico. Ogni modifica conseguente all’uso o al carico del farmaco deve essere effettuata tempestivamente o comunque entro le 48 ore dalla movimentazione.
Per maggiori informazioni, consulta la circolare.
Circolare FOFI n. 15964 Distribuzione farmaci tramite smart-locker: invito al rispetto della normativa vigente
Nel far seguito alla circolare federale n. 14479 del 6 giugno 2023 e n. 15703 del 26 gennaio 2026, in materia di distribuzione dei farmaci tramite smart-locker, al fine di fornire una corretta informazione, anche in relazione a notizie apparse su alcuni quotidiani locali inerenti alla distribuzione dei farmaci tramite smart-locker, si ritiene opportuno riepilogare le disposizioni che regolano la vendita al pubblico dei medicinali con le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero della Salute.
In linea generale, la normativa vigente vieta la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, ovunque collocati. L’articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), infatti, stabilisce espressamente che “la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.”
La ratio della norma risiede nell'esigenza di assicurare che l'atto dispensativo sia accompagnato dal costante controllo professionale e dalla consulenza del farmacista, elementi imprescindibili per garantire il corretto utilizzo del farmaco.
Con particolare riferimento ai medicinali SOP e OTC le modalità di cessione al pubblico consentite dalla legge sono la dispensazione al “banco” e il commercio elettronico (c.d. online), quest’ultimo disciplinato dall’art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, che lo definisce come “fornitura a distanza al pubblico… mediante i servizi della società dell’informazione”.
In forza di tali disposizioni, pertanto, nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dal legislatore all’art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006, relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione.
Per maggiori informazioni, consulta la circolare.
Circolare FOFI n.15963 Sentenza del Consiglio di Stato n. 04552/2026 del 5 giugno 2026 – in caso di annullamento delle ricette è legittimo l’addebito alla farmacia del costo integrale delle confezioni di medicinale che superano la grammatura prescritta
Si informa che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4552 pubblicata il 5 giugno 2026, ha chiarito che in caso di annullamento di ricette è legittimo l'addebito integrale del prezzo delle confezioni di medicinale erogato alla farmacia.
Per maggiori informazioni, consulta la circolare.
Circolare FOFI n.15956 Legge 99/2026 Prevenzione e diagnosi precoce del melanoma
Si informa che, nella Gazzetta dello scorso 12 giugno, è stata pubblicata la Legge 99/2026 finalizzata ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, prevedendo anche alcune misure complementari finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tale tema.
In proposito si evidenzia che, in base all’art. 4, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere e realizzare campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio. Tali campagne si svolgono in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione (delle aziende sanitarie locali), i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale, nonché le farmacie e possono essere attuate anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto.
Le disposizioni in questione saranno in vigore dal 27 giugno 2026.
Per maggiori informazioni, consulta la circolare.