Circolare FOFI n.15721 Decreto-Legge 200/2025 – Proroga termini
Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre u.s. è stato pubblicato il decreto–legge recante disposizioni in materia di termini normativi.
Si segnala che il provvedimento - in vigore dal 31 dicembre u.s.- all’articolo 5 contiene la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute.
In particolare, al comma 3, lettera b), del citato articolo 5 è disposta la proroga al 31 dicembre 2026 del termine di cui all’articolo 4, comma 8-septies, del D.L. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2024, che limita ai soli casi di colpa grave la responsabilità penale degli esercenti una professione sanitaria che operano in situazioni di grave carenza di per sonale.
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Circolare FOFI n.15709 Società in house e farmacie comunali: incompatibilità di cui alla legge n.362/1991
A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta da alcuni Ordini provinciali in merito all’applicabilità o meno delle incompatibilità relative alla gestione societaria delle farmacie previste dall'articolo 8 della L. 362/1991 e s.m.i., anche alle società di capitali partecipate totalmente dal Comune (in house) titolari di farmacia comunale, si rappresenta quanto segue.
Con nota prot. n. 8693 dell’8 ottobre 2025, la Federazione ha sottoposto la questione al Ministero della salute, segnalando che nell’attuale panorama normativo e giurisprudenziale non sembrano rinvenirsi specifiche disposizioni che estendano le incompatibilità di cui al citato articolo 8 della L. 362/1991 ad una società totalmente partecipata da un Comune che, ad esempio, oltre ad essere titolare di una farmacia comunale, eserciti, allo stesso tempo, anche un’attività medica per il tramite di una struttura sanitaria all’uopo costituita e di cui è titolare la stessa società in house del Comune.
Il Dicastero, con nota prot. n. 3943 del 16 gennaio 2026, in via preliminare, chiarisce che le disposizioni in tema di incompatibilità “perseguono il preminente scopo di tutela della salute pubblica attraverso la minimizzazione del rischio connesso all’esercizio dell’attività di farmacia in posizione di conflitto di interessi”.
Il Dicastero, entrando nel merito del quesito, ammette che “la natura e le caratteristiche della società in house…generano dubbi sulla applicabilità tout court delle disposizioni in materia di incompatibilità previste dall’art. 7 della legge 362/1991 che la giurisprudenza ha esteso anche alle ipotesi di gestione di una farmacia comunale da parte di società miste o private”.
Rilevando l’assenza di una giurisprudenza specifica sulla materia di che trattasi, ad avviso del Ministero, infatti, “…non è possibile offrire soluzioni all’insegna dell’automatismo nell’applicazione delle disposizioni sulle incompatibilità, dovendosi invece prediligere la ricerca in concreto, da parte dell’Amministrazione competente, di eventuali anfratti in cui situazioni di conflitto di interesse possano annidarsi, apparendo imprescindibile la valutazione del singolo caso che prenda le mosse da una attenta analisi degli statuti, dell’oggetto sociale (con particolare attenzione all’eventuale espletamento di attività accessorie) e delle modalità attraverso le quali si esplica il controllo analogo”.
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Circolare FOFI n.15708 Requisiti del direttore di farmacia comunale: chiarimenti ministeriali sul possesso dell’idoneità (art.12, L.475/1968), anche in caso di gestione tramite società mista
Nel far seguito ai quesiti posti da alcuni Ordini provinciali, si forniscono i chiarimenti del Ministero della Salute in merito alla obbligatorietà del requisito dell’idoneità (art. 12 L. 475/1968) per il ruolo di direttore di farmacia comunale, anche nelle ipotesi di gestione tramite società mista pubblico-privata.
A tal proposito, la Federazione ha sottoposto al Ministero della Salute due distinti quesiti: il primo volto a chiarire la necessità del possesso da parte del direttore di farmacia comunale del requisito dell’idoneità di cui all’art. 12 legge 475/1968; il secondo relativo alla applicabilità di tale requisito anche nelle ipotesi di gestione tramite società mista ex art. 9, comma 1, L. 475/1968.
Il Dicastero, con note prot. 0049044 del 5 giugno 2025 e prot. 0005508 del 21 gennaio 2026, ha fornito i seguenti chiarimenti.
Nel panorama normativo attuale non sussiste alcun obbligo per il farmacista direttore di farmacia comunale di possedere il requisito dell’idoneità di cui all’articolo 12 della L. 475/1968 e s.m.i., fatta salva la facoltà dell’Ente che bandisce il concorso, ferme restando le condizioni minime richieste dal legislatore di rango statale, di “definire nel bando gli eventuali requisiti ulteriori che ritiene necessari ed utili per l’espletamento del ruolo in questione”. Inoltre, il Ministero, nella seconda nota di riscontro, ha confermato che il principio sopra esposto si applica anche ai casi di gestione in forma mista.
Nello specifico, nei casi in cui l’amministrazione comunale proceda all’assegnazione del posto di farmacista direttore mediante l’espletamento di una procedura concorsuale ex art. 10, comma 4, della L. 475/68, il requisito dell’idoneità non è da considerarsi un requisito necessario, fatte salve le determinazioni dell’Ente locale competente.
Ciò in quanto la procedura concorsuale espletata, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L. 475/1968, assolve già alla funzione di garanzia e di verifica delle capacità professionali, ponendosi su un piano equivalente ai meccanismi di assegnazione delle sedi farmaceutiche e garantendo la piena legittimità dell’incarico conferito.
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Circolare FOFI n.15707 Compatibilità tra normativa fallimentare e normativa speciale sulle farmacie – affitto di azienda farmacia fallita
A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta da alcuni Ordini provinciali in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/2019, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, alle farmacie private e al loro coordinamento con quelle di cui al R. D. 1265/1934 (TULS) in materia di esercizio farmaceutico, si rappresenta quanto segue.
Con nota prot. n. 9873 del 14 novembre 2025, la Federazione ha sottoposto la questione al Ministero della salute, chiedendo nello specifico se la predetta normativa fallimentare, che contempla l’affitto dell’azienda o dei suoi rami a seguito della sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (cfr. art. 212 e seguenti del d.lgs. n. 14/2019), sia pienamente applicabile anche al settore farmaceutico e come si debba conciliare con il disposto di cui all’articolo 113, comma 1, lettera a) del TULS che prevede che, in caso di liquidazione giudiziale di una farmacia privata, la sua titolarità debba essere trasferita entro quindici mesi, pena la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio.
Il Dicastero, con nota prot. n. 4989 del 20 gennaio 2026, ha riconosciuto la piena applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/2019 anche alle farmacie private, non rinvenendo altresì nella suddetta norma alcuna disposizione che preveda deroghe alla causa di decadenza prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera a) del citato Regio Decreto n. 1265/1934.
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Circolare FOFI n.15704 DM 27 febbraio 2025 – Estensione dell’autenticazione a due o più fattori alle funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del SSN – pubblicate nuove specifiche tecniche modalità di accesso tramite autenticazione forte ai se
Si informa che sono state pubblicate sul portale del Sistema TS, nuove specifiche tecniche sulle modalità di autenticazione ai servizi web services di Sistema TS. Si rammenta, a tal proposito, che a seguito del Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2025 (pubblicato in G.U. il 10/03/2025), le regole per l'accesso alle funzionalità della ricetta elettronica a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono state equiparate a quelle già in vigore per la cosiddetta "ricetta bianca" elettronica.
Il punto cardine della normativa è l'obbligo di utilizzare, in via esclusiva a partire dal 31 gennaio 2026, l'autenticazione a due o più fattori, ovvero un sistema di "autenticazione forte" che garantisce una maggiore protezione dei dati sensibili del paziente.
La procedura seguirà il modello già collaudato per la ricetta dematerializzata “bianca” e, in particolare, per le farmacie che operano tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), un primo passaggio indispensabile, consiste nel certificare un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
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