FOFI - Circolare n.14118 Scadenza triennio formativo ECM – Focus su Autoformazione e formazione individuale
Si rammenta che il triennio Formativo ECM 2020-2022 si concluderà il 31 dicembre 2022, termine ultimo per acquisire i crediti ECM e per assolvere al proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali - in merito, si segnala che già soltanto con la partecipazione automatica al Dossier formativo di Gruppo della FOFI tutti i farmacisti hanno una riduzione di 30 crediti).
A titolo riepilogativo, si ricorda che dall’inizio del presente triennio formativo, la Federazione in qualità di provider ha già accreditato complessivamente 24 corsi ECM (per un totale di 124 crediti), fruibili attraverso la piattaforma federale www.FADFOFI.it in maniera completamente gratuita e senza sponsorizzazioni da parte di tutti gli iscritti all’Albo. Al momento sono ancora attivi 16 eventi formativi, di cui 10 corsi rientranti nel “Progetto Formativo Nazionale - Sperimentazione farmacia dei servizi” realizzato in collaborazione FOFI e Fondazione Francesco Cannavò con l'adesione delle principali Associazioni e Società scientifiche del settore.
Si ricorda che per completare l’obbligo ECM, oltre ai suddetti corsi accreditati dalla FOFI, si possono acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, attraverso l’istituto dell’Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell’obbligo formativo triennale individuale.
L’istituto dell’Autoformazione, permette al professionista di acquisire crediti da autoapprendimento a seguito di istanza di riconoscimento relativa all’effettuazione dell’attività autocertificata dall’impegno orario.
A tale proposito, si ricorda che, per ottenere i crediti ECM di Autoformazione, da qualche mese è attiva una specifica funzione sul portale informatico di gestione dell’anagrafe dei crediti ECM gestito dal Co.Ge.A.P.S., attraverso la quale è possibile inserire in maniera autonoma e rapida le richieste di riconoscimento dei crediti da autoapprendimento inerenti a tali ipotesi aggiuntive previste per la professione di farmacista.
Oltre all’Autoformazione la Commissione Nazionale ha previsto altre ipotesi di ottenimento di crediti formativi riguardanti attività formative non erogate da provider, che rientrano nella c.d. “Formazione Individuale”.
Si elencano di seguito le tipologie di attività di Formazione Individuale attualmente esistenti:
a) attività di ricerca scientifica:
1. pubblicazioni scientifiche;
2. sperimentazioni cliniche;
b) tutoraggio individuale;
c) attività di formazione individuale all’estero.
Si ricorda che i crediti maturabili tramite la formazione individuale, non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il sopraindicato limite del 20% per l’autoformazione.
FOFI - Circolare FOFI n.14020 Farma Lavoro: il rinnovo della piattaforma federale
Il 21 ottobre 2022 è stata lanciata la rinnovata piattaforma di Farma Lavoro dedicata alla qualificazione professionale del farmacista e all’incontro di domande e offerte di lavoro.
Il Progetto federale a distanza di anni, continua a destare un grande interesse da parte di tutte le componenti del settore professionale farmaceutico.
Alla luce dell’elevato livello di gradimento degli utenti, il Presidente della Federazione, Dr. Andrea Mandelli, unitamente al Comitato Centrale, ha fortemente voluto avviare un processo di ammodernamento, implementazione e rilancio della piattaforma per consentire in primo luogo un adeguamento della stessa alla nuova figura professionale del farmacista.
È stato altresì previsto un Comitato scientifico, presieduto dal Segretario, Dr. Maurizio Pace, che avrà il compito precipuo, di proporre implementazioni e sviluppi della piattaforma, anche tenendo conto delle esigenze indicate dagli utenti e di verificare lo stato di attuazione della progettazione, realizzazione e promozione di Farma Lavoro. È stata modificata l’architettura per migliorare i flussi degli annunci per una visione più chiara degli stessi e la personalizzazione della fruizione dei contenuti ha lo scopo di incentivare l’utilizzo della piattaforma da parte degli utenti, anche attraverso una profilazione degli stessi molto dettagliata. Sono stati migliorati la fruizione ed il formato dei contenuti formativi e informativi.
È presente anche un nuovo modello di servizi orientato a costruire nuove conoscenze, migliorare la ricerca e la proposizione sul mercato nel settore farmaceutico.
FOFI - Circolare FOFI n.14016 – Esenzione automatica ECM farmacisti over 70 anni età ed esercizio professione senza espressa comunicazione al CoGeAPS: probabile copertura assicurativa
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita delibera assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021 (si veda, in particolare, la disposizione di cui al punto 3.), ha deciso di introdurre un’importante novità, relativa all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età, per svolgimento dell’attività professionale in modo saltuario, ex lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Altrimenti, l’iscritto che esercita la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) deve comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria (tramite l’apposita funzione accedendo con SPID all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia dell’esenzione in questione.
Qualora si svolgesse attività riservata senza aver inserito tale comunicazione, infatti, vi sarebbe un’evidente irregolarità che la compagnia assicurativa potrebbe eccepire con conseguente esclusione della copertura assicurativa per responsabilità professionale.
La Commissione Nazionale, con delibera del 4.2.2021, ha stabilito che per “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Circolare FOFI n.13854 Delibere CNFC 8.6.2022 – Riduzione 1/3 obbligo formativo individuale causa Covid-19 e criteri crediti docenza, tutoring e altri ruoli
In riferimento alle circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, alla circolare n. 13652 del 12 aprile 2022, inerente alle decisioni assunte dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), si forniscono i seguenti aggiornamenti:
1. Delibera CNFC dell’8.6.2022 – Riduzione 1/3 obbligo formativo individuale causa Covid-19 e criteri crediti Docenza, tutoring e altri ruoli
Si segnala che la Commissione Nazionale, nel corso della riunione dell’8 giugno u.s., ha adottato una delibera, in applicazione di quanto disposto dall’art. 5 bis del D.L. n. 34/2020, che è stata appena pubblicata nell’apposita sezione del sito ufficiale della CNFC gestito dall’AGENAS.
A tal fine, la Commissione ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento automatico di una riduzione di 1/3 obbligo formativo individuale nel triennio 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti alla formazione continua in medicina.
Il bonus, che varierà numericamente in funzione di eventuali altre riduzioni, esoneri ed esenzioni spettanti al singolo farmacista, sarà visualizzabile all’interno della propria area riservata presente nel portale informatico di gestione dell’anagrafe dei crediti ECM gestito dal predetto Consorzio.
2. Delibera CNFC dell’8.6.2022 – Criteri crediti Docenza, tutoring e altri ruoli
Nella medesima riunione, la CNFC ha approvato, altresì, la modifica del punto 11 “Docenza, tutoring e altri ruoli” del documento dei “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”.
Nel rimandare al testo completo dell’atto adottato e del relativo allegato, per quanto di maggiore interesse, si segnala che tale delibera estende il riconoscimento dei crediti ECM a ulteriori soggetti coinvolti nell’erogazione degli eventi ECM. Le suddette modifiche saranno operative dal 01/01/2023 essendo subordinate all’implementazione dei sistemi informatici da parte delle Regioni.
Circolare FOFI n. 13141 Garante Privacy. Nuove modalità di notifica della violazione di dati personali
Si informa che a partire dal 1° luglio u.s., la notifica di una violazione di dati personali deve essere inviata al Garante tramite un’apposita procedura telematica, resa disponibile nel portale dei servizi online dell’Autorità, e raggiungibile all’indirizzo https://servizi.gpdp.it/databreach/s/ (VEDI: Provvedimento del 27 maggio 2021).
Nella stessa pagina è disponibile un modello facsimile, da non utilizzare per la notifica al Garante, ma utile per vedere in anteprima i contenuti che andranno comunicati al Garante.