IMPORTANTE: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
IMPORTANTE: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Si informa che il Governo, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità e ritenuto necessario emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha adottato i seguenti provvedimenti:
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
CONSULTA LA CIRCOLARE E I RELATIVI ALLEGATI
ISS – Ministero della Salute – Decalogo sul coronavirus
L’Istituto Superiore di Sanità ed il Ministero della Salute hanno messo a punto un Decalogo sul coronavirus, con l’adesione degli Ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche e associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni.
L’iniziativa, sostenuta anche dalla Federazione, intende fornire, attraverso dieci punti fermi - dalle indicazioni su come lavarsi le mani o pulire le superfici alle principali fake news puntualmente smentite – le informazioni corrette sui comportamenti da adottare per prevenire la diffusione dell’epidemia.
Questi i dieci messaggi del manifesto:
1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
News sentenza Consiglio di Stato n.3901/2019
mittente | FOFI |
data | 16.07.2019 |
Prot. n. | / |
oggetto | News sentenza Consiglio di Stato n.3901/2019 |
testo | Si informa che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3901/2019, ha affermato che la disciplina relativa al concorso straordinario, introdotta dall’articolo 11 della L. n. 27 del 2012, è finalizzata ad incrementare il numero delle sedi farmaceutiche, allo scopo di potenziare la tutela della salute della popolazione, nonché lo sviluppo della concorrenza. La nuova disciplina non modifica, tuttavia, le competenze regionali in materia di tutela della salute e di pianificazione dei relativi servizi, né le competenze comunali in merito alla programmazione territoriale delle farmacie. |
News su ordinanza TAR Latina su non obbligo soppressione sedi
mittente | FOFI |
data | 16.07.2019 |
Prot. n. | / |
oggetto | News su ordinanza TAR Latina su non obbligo soppressione sedi |
testo | Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 403/2019 del 30 maggio u.s., ha rigettato il ricorso, proposto dal titolare di una farmacia istituita, nel territorio del Comune, secondo il criterio cosiddetto demografico, per l’annullamento della nota con cui l’Amministrazione respingeva l’istanza di revisione biennale della pianta organica delle sedi ai sensi dell’art. 2 L. n. 475 del 1968 dallo stesso presentata. Tale istanza evidenziava che, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente, nel Comune in questione avrebbe potuto essere presente una sola farmacia. Di conseguenza la seconda farmacia istituita nel 1981 nel medesimo territorio sulla base del differente criterio topografico avrebbe dovuto essere soppressa. Il Tar di Latina, nel rigettare il ricorso proposto avverso la decisione dell’Amministrazione, ha richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “l’obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in materia esercita un’attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale”. |
Circolare FOFI n. 11626 “Cartellini identificativi”
mittente | FOFI |
data | 16.07.2019 |
Prot. n. | 201900006131 |
oggetto | Circolare FOFI n. 11626 “Cartellini identificativi” |
testo | Con riferimento ai dati identificativi da riportare sul cartellino di riconoscimento, il Garante per la Privacy, con nota del 10.4.2019, pervenuta alla Federazione in data 4.7.2019, ha fornito alcuni chiarimenti. In via preliminare, si ricorda che, in virtù dell’art 7 del Codice Deontologico, al fine di garantire la propria identificabilità, il farmacista ha il dovere di indossare contemporaneamente il camice bianco con il distintivo professionale e un cartellino di riconoscimento che rechi elementi identificativi. In proposito, si segnala che il Garante, “alla luce del pubblico interesse connesso all’esercizio dell’attività svolta da coloro che operano in qualità di farmacista (dispensazione e fornitura di farmaci, preparazione di medicinali, valutazione dell’appropriatezza terapeutica, attività di consulenza),” ritiene “che, in termini generali, sussistano specifiche esigenze di personalizzazione ed umanizzazione del servizio reso dal farmacista, nonché di identificazione di coloro che operano in qualità di farmacista rispetto ad altre figure professionali che operano all'interno delle farmacie.” Tuttavia, l’Autorità ha ulteriormente specificato che “il titolare del trattamento (ndr leggasi il datore di lavoro) dovrà altresì tenere in considerazione, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, la necessità di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei farmacisti stessi, qualora si riscontrino concrete situazioni di rischio o di pericolo, tenuto conto del contesto in cui l'esposizione di dati identificativi sarebbe effettuata (fattori ambientali, particolari orari di servizio, etc.).”. In merito, si osserva, quindi, che - ferme restando le modalità generali stabilite dal Consiglio direttivo dell’Ordine territorialmente competente - ciascun titolare del trattamento potrà individuare gli elementi identificativi che saranno apposti sul cartellino nella singola farmacia, previa adeguata motivazione in ragione delle possibili concrete situazioni di rischio riscontrate da comunicare all’Ordine stesso. |