Circolare FOFI n.15793 ONAOSI Contribuzione 2026
Si trasmette, ai fini della massima diffusione, l’informativa dell’ONAOSI relativa al rinnovo della quota di contribuzione per l’anno 2026.
Il termine per il pagamento della quota 2026 scade il 31 marzo 2026.
In proposito, si evidenzia che, come previsto dal vigente statuto ONAOSI, il 2026 è l’ultimo anno in cui si possono iscrivere come contribuenti volontari i sanitari iscritti per la prima volta all’Ordine Professionale di appartenenza nell’anno 2016.
Inoltre, i Sanitari che hanno perso lo status di contribuente per morosità negli ultimi tre anni possono regolarizzare la loro posizione ONAOSI, versando le annualità mancanti entro e non oltre 12 mesi dall’approvazione del nuovo Statuto intervenuta in data 08 agosto 2025.
Per maggiori informazioni, consulta la circolare.
Circolare FOFI n.15792 Legge 26/2026 conversione DL 200/2025 – Proroga termini
Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio u.s. è stata pubblicata la Legge 26/2026 di conversione del D.L. 200/2025 (disposizioni in materia di termini normativi – cfr circolare federale n. 15721 del 3.2.2026).
Tra le proroghe introdotte in sede di conversione - e in vigore dal 1 marzo 2026 – si evidenziano le seguenti:
- il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026 (art. 5, comma 9-bis);
- con una modifica dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 198/2022, convertito dalla L 14/2023, è resa permanente l’applicazione (inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2025 - cfr circolare federale n. 15245 del 03/03/2025) delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie - disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022 (art. 5, comma 10- quinquies). Tali modalità si applicano anche all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) mediante posta elettronica (come previsto dall’articolo 4, comma 6, del citato D.L. 198/2022).
Per maggiori informazioni, consulta la circolare.
Circolare FOFI n.15787 Sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 01056/2026: necessità di perimetrare le zone e vincolo per il farmacista di reperire o locali entro la zona di pertinenza alla luce della recente giurisprudenza
Si informa che il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 01056/2026, pubblicata il 10 febbraio 2026, ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento della delibera del comune di Marano di Napoli relativa alla modifica dei confini tra due sedi farmaceutiche.
La fattispecie, in particolare, ha ad oggetto la legittimità o meno della delibera n. 11/2025 - con cui il Comune di Marano di Napoli, pur lasciando inalterata la vigente pianta organica delle farmacie presenti sul territorio comunale, ha modificato i confini della zona 14 e della zona 17, per consentire l’apertura della nuova farmacia nei locali collocati, su un lato della strada, già di pertinenza della zona n. 14 - oltre ai provvedimenti, con i quali la Regione Campania ha accolto le istanze di proroga del termine per l’apertura della nuova Farmacia.
Ad avviso della prospettazione dell’appellante (nuova Farmacia), cui si associa la difesa regionale, la sentenza impugnata ha errato non solo nell’aver omesso di dare il giusto peso al potere discrezionale attribuito ai comuni, ma anche in ordine alla variazione meramente “marginale” della modifica apportata.
Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di primo grado, ha espresso i seguenti principi.
Innanzitutto, il Giudice dell’appello ha statuito che, come ricordato dal Tribunale, ai fini della riperimetrazione dei confini delle zone n. 17 e 14, l’acquisizione dei pareri preventivi dell’Ordine dei farmacisti e dell’Asl competente, è espressione di attività consultiva che “non può considerarsi ininfluente in sede di riperimetrazione” (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 19 luglio 2024, n.6495 e Consiglio di Stato Sez. III, 28 novembre 2017, n.5581).
La delibera giuntale, inoltre, è risultata poco motivata in quanto si limita ad evidenziare le difficoltà dei legali rappresentanti della nuova farmacia nel reperire locali idonei. Non risulta in essa alcun riferimento alla modifica della pianta organica né della perimetrazione né, infine, in ordine all’allegata inutilizzabilità dei locali, che insistono all’interno della zona in contestazione; così pure, che la disposta modifica avrebbe risposto alle asserite esigenze della collettività.
Il Consiglio di Stato, in conclusione, rimarca il principio secondo cui se è vero che sussiste “ampia discrezionalità, così come ridotta portata precettiva”, che assume la relativa pianta organica e perimetrazione, il cui criterio ispiratore è essenzialmente quello della massima accessibilità/equa distribuzione territoriale; è, pur vero, tuttavia che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire sul punto specifico che, in sede di pianificazione comunale …”si rende -comunque- necessaria l’indicazione della località e/o della zona in cui andrà localizzata la farmacia e, pur non essendo prevista più la pianta organica, il comune ha- in ogni caso- la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito con la conseguenza che il farmacista ha l’obbligo di reperire la sede della farmaci all’interno del perimetro individuato” (cfr. Cons. Stato sentenza n. 3665/2023).
Sulla base delle suddette considerazioni il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza impugnata, ritenendola coerente agli orientamenti giurisprudenziali in materia.
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Circolare FOFI n.15771 Convezione collettiva non onerosa per servizi personalizzati riservati ai farmacisti
Nel far seguito alla circolare federale n. 15693 del 21.01.2026, si ricorda che, con deliberazione n. 92 del 2 luglio 2025, il Comitato Centrale ha approvato le Linee Guida per la stipula di convenzioni collettive non onerose, al fine di garantire omogeneità, trasparenza e correttezza delle procedure.
In attuazione della successiva deliberazione del Comitato Centrale n. 122 del 23 ottobre 2025, sono state avviate le procedure per raccogliere proposte di convenzioni che mettano a disposizione vantaggi esclusivi, premialità, strumenti e servizi personalizzati e pensati per semplificare e arricchire la vita professionale e privata del farmacista.
All’esito dell’avviso pubblico del 13 novembre 2025 e dell’approvazione del Comitato Centrale, avvenuta con deliberazione n. 148 del 17 dicembre 2025, la Federazione, in data 27 febbraio 2026, ha sottoscritto con la Homnya S.r.l. una Convenzione, di durata annuale, pubblicata sul sito internet della Federazione, all’interno della sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/avvisi e bandi/procedure 2025 e nella homepage del sito federale nell’apposita sezione “Convenzione servizi personalizzati per i farmacisti”.
Con la Convenzione in oggetto, la società Homnya si impegna a mettere a disposizione una piattaforma digitale che consenta agli iscritti all’albo di accedere a convenzioni e vantaggi esclusivi, premialità, strumenti, servizi e contenuti ideati per soddisfare esigenze personalizzate del farmacista e in particolare:
- convenzione Luce & Gas a condizioni vantaggiose;
- convenzione Noleggio Auto a tariffe vantaggiose per gli spostamenti;
- convenzione Assicurativa con soluzioni assicurative in materia di RC professionale, colpa grave, tutela legale e polizze personali;
- codici sconto illimitati per risparmiare negli acquisti online;
- edicola Digitale per rispondere al bisogno informativo dei professionisti con oltre 7000 giornali e riviste da tutto il mondo;
- programma Fedeltà PREMIATI per avere tanti premi fra cui scegliere;
- Professionisti sanitari per aumentare la propria visibilità online e creare network;
- risorse medico-scientifiche per l’aggiornamento continuo, dalla Rassegna Stampa PubMed ai Medical Magazine di QS Pro;
- tool, moduli e calcolatori, strumenti pratici per risparmiare tempo in ambito legale, fiscale, assicurativo e scientifico;
- contenuti innovativi, webinar e newsletter per restare al passo con le novità.
Per ogni utile informazione al riguardo e per attivare in autonomia e gratuitamente la convenzione in oggetto, si rinvia al link seguente:
Per maggiori informazioni, consulta la circolare.
Circolare FOFI n.15763 Reclutamento farmacisti: verifica identità e iscrizione all’Albo.
La Federazione richiama l’attenzione dei datori di lavoro che effettuano colloqui per il reclutamento di farmacisti sulla necessità di adottare le seguenti misure di cautela.
In primo luogo, si consiglia di analizzare con grande attenzione i curricula o le candidature che pervengono – anche attraverso canali social – e, prima di procedere alla convocazione del candidato, si raccomanda di verificare preventivamente, sulla base del nominativo fornito, la presenza dello stesso nell’Albo unico nazionale.
Nel caso in cui tale preliminare riscontro abbia esito positivo, prima di iniziare il colloquio, è necessario verificare l’identità del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità, anche al fine di riscontrarne la relativa corrispondenza con il curriculum vitae presentato.
Qualora si rinvengano candidature da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di legge ovvero situazioni sospette, è doveroso che il datore di lavoro proceda, senza indugio, a segnalare alle Autorità inquirenti l’accaduto per gli accertamenti del caso.
Per maggiori informazioni consulta la circolare.