Circolare FOFI n.15703 Distribuzione farmaci tramite totem digitale
Si informa che il Ministero della salute, con nota del 16 gennaio 2026, si è pronunciato nuovamente su un’analoga questione attinente alla vendita al pubblico dei medicinali, attraverso un “totem” dotato di touchscreen digitale, presso le parafarmacie.
Il Dicastero ritiene che la vendita al pubblico dei medicinali, attraverso un “totem” dotato di touchscreen con il quale il cittadino sceglie e richiede il medicinale che viene, poi, consegnato allo stesso da un commesso non farmacista all’interno di un esercizio commerciale o spedito al domicilio, non sia coerente con la normativa della vendita a pubblico di medicinali per uso umano.
Come sottolineato nella nota, infatti, “detta modalità…non può essere considerata equivalente né alla vendita nei punti fisici, né alla vendita on line, a nulla rilevando che l’ordine del prodotto verrebbe effettuato sul sito web della parafarmacia autorizzata anche alla fornitura a distanza”, aggiungendo altresì che “La modalità ibrida quale quella in esame, privando di fatto il punto fisico dei propri elementi caratterizzanti e svuotandolo in tal modo della propria principale funzione così da relegarlo ad un mero “dispenser” di medicinali acquistati on line, non solo viola le disposizioni che disciplinano la dispensazione al pubblico dei medicinali nelle farmacie e parafarmacie, ma è altresì incompatibile con le disposizioni che impongono uno stretto legame tra punto fisico di vendita e sito web autorizzato e che richiedono che quest’ultimo sia sempre associato ad una farmacia o parafarmacia del territorio attiva”.
Conformandosi pienamente all’orientamento già espresso più volte in passato, il Ministero della salute ribadisce che la vendita nelle farmacie e nelle parafarmacie deve avvenire, come espressamente disposto dal legislatore all’articolo 122 del Regio Decreto n. 1265/1934 e all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in presenza e con l’assistenza personale e diretta del farmacista in tutte le fasi della dispensazione, che vanno dall’individuazione del medicinale alla consegna dello stesso all’acquirente.
Per ulteriori informazioni, consulta la circolare.
Circolare FOFI n.15691 Ministero della Salute: DM 30 dicembre 2025 – Divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche a scopo dimagrante contenenti il principio attivo paroxetina e altri principi attivi appartenenti alla
Si segnala che con decreto 30 dicembre 2025, pubblicato nella G.U. del 17.1.2026 ed in vigore dalla medesima data, il Ministero della Salute ha disposto il divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche a scopo dimagrante contenenti il principio attivo paroxetina e altri principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI).
Tale decreto si inserisce nel solco di precedenti divieti volti a tutelare la salute pubblica rispetto a sostanze utilizzate impropriamente a scopo dimagrante.
La decisione del Dicastero, in particolare, si basa sui pareri espressi dall’ISS, dall’AIFA e dal Consiglio Superiore di Sanità.
Si ribadisce l’importanza del rispetto, da parte di tutti i farmacisti, dei limiti previsti dalla normativa per l’allestimento delle preparazioni a scopo dimagrante.
Per maggiori informazioni consulta la circolare.
Circolare FOFI n.15693 Convenzioni collettive non onerose per servizi assicurativi e bancari
Si comunica che la Federazione ha avviato delle procedure ad evidenza pubblica per la stipula di convenzioni collettive non onerose per servizi assicurativi relative alla responsabilità professionale, nonché per servizi bancari riservati ai farmacisti, al fine di individuare condizioni vantaggiose per gli iscritti.
Fatta salva ogni opportuna verifica individuale, alla Federazione risulta che in diverse convenzioni proposte dalle Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie pubbliche e private è prevista per i farmacisti esercenti nelle stesse sia la copertura della colpa lieve che della colpa grave.
Per i farmacisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale - fermo restando che l’assicurazione per colpa lieve è a carico del datore di lavoro - è possibile accedere a coperture assicurative relative alla colpa grave attraverso i sindacati di categoria ovvero in proprio direttamente acquistando la polizza sul mercato assicurativo.
Al fine di assicurare un’idonea copertura a tutti gli iscritti, ivi inclusi quelli che esercitano la professione al di fuori delle farmacie ovvero in regime di lavoro autonomo, la Federazione ha avviato una procedura per la stipula di convenzioni collettive non onerose, nell’ambito della quale ha presentato la propria offerta ASSIMEDICI Srl.
La Federazione ha, dunque, sottoscritto con la suddetta società una Convenzione di durata annuale per la garanzia di responsabilità civile professionale a favore dei farmacisti regolarmente iscritti all’Albo professionale.
Si precisa che la Convenzione non vincola in alcun modo i farmacisti beneficiari, che non hanno l’obbligo di aderire alla polizza assicurativa e che possono liberamente scegliere altre soluzioni assicurative presenti sul mercato.
La Convenzione in oggetto si propone di dare un’opportunità a chi ne abbia interesse, qualora non abbia già un’idonea copertura assicurativa, eventualmente stipulata per il tramite delle Associazioni di categoria.
ASSIMEDICI si impegna a proporre una polizza assicurativa, a condizioni vantaggiose, per tutti i farmacisti iscritti all’Albo che lo richiedano, volta a tutelare la loro attività professionale, in qualunque forma esercitata, ivi compresa l’attività libero professionale o in regime misto, svolta nei diversi contesti previsti dall’ordinamento giuridico vigente e, in particolare:
- nelle farmacie aperte al pubblico, pubbliche o private;
- nelle farmacie ospedaliere e nei servizi territoriali delle ASL;
- nel settore della ricerca o delle sperimentazioni cliniche;
- nell’ambito dell’industria farmaceutica;
- nelle parafarmacie;
- in regime di libera professione;
- in qualità di socio di società;
- nelle cooperative.
ASSIMEDICI si impegna a proporre due distinte polizze:
- una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave per il farmacista che presti la sua attività professionale presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui alla legge n. 24/2017;
- una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa lieve e con colpa grave per il farmacista, che svolga la propria attività professionale come lavoratore autonomo ovvero al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui alla legge n. 24.
Per ricevere informazioni sulle modalità di adesione alla predetta piattaforma, è possibile contattare la referente, Dr.ssa Serena Bocchi, ai seguenti contatti tel. 392.93.93.842 - e-mail:
Si informa inoltre che la Federazione, ha sottoscritto una convenzione di durata biennale, per i servizi bancari, con la Banca Mediolanum. Tale convenzione ha ad oggetto molteplici agevolazioni in favore dei farmacisti iscritti all’Albo e non vincola in alcun modo gli stessi, che non hanno alcun obbligo di adesione.
Per avere maggiori informazioni, consulta la circolare.
Circolare FOFI n.15305 Aggiornamento Tabelle Stupefacenti – D.M. 28.11.2024
Si segnala l’aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990, disposto con due distinti decreti entrambi in data 27.3.2025. L’aggiornamento riguarda la Tabella I e la Tabella IV dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie.
Per ulteriori informazioni, consulta la circolare.
ENPAF - Convenzione STELLANTIS – Gennaio 2025
Si trasmette la convenzione ENPAF STELLANTIS relativa al mese di gennaio 2025.
Per ulteriori informazioni, consulta la brochure.