FOFI Circolare n. 13074 Nuovo Sito internet istituzionale della Federazione
Si comunica che è stato completamente rivisto e aggiornato il Sito internet istituzionale della Federazione, sia nella realizzazione grafica sia nelle funzioni e contenuti. Il nuovo Portale sarà on-line all’indirizzo internet temporaneo http://95.110.234.53, affiancandosi fino al 1° luglio p.v. alla precedente versione del sito disponibile al consueto indirizzo www.fofi.it.
Circolare FOFI n. 13041 Tessera professionale europea. Chiarimenti del Ministero
Il Ministero della Salute, con nota del 6 maggio u.s., ha fornito ulteriori chiarimenti sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea. Nel rinviare, per una completa informazione, alla documentazione allegata dal Ministero, si evidenziano in sintesi i seguenti punti.
Rilascio della EPC
❖ I professionisti per i quali è previsto il rilascio della Tessera Professionale Europea, disciplinato dal Regolamento di esecuzione UE 2015/983 della Commissione del 24.6.2015, emanato ai sensi degli artt. da 4 bis a 4 sexies della Direttiva 2005/36/CE – e dunque anche i farmacisti - possono scegliere tra due procedure:
✓ presentare domanda online di rilascio della EPC, tramite il sistema informatico IMI gestito dalla Commissione Europea. In tal caso il sistema IMI genera un documento elettronico (EPC), scaricabile dal professionista, in cui sono riportati nome e cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido.
oppure
✓usufruire della procedura di riconoscimento standard, cioè cartacea.
❖ La EPC rilasciata per lo stabilimento permanente consente al titolare l’esercizio della professione in Italia a tempo indeterminato, mentre la EPC rilasciata per la prestazione temporanea ed occasionale per le professioni sanitarie ha validità di 12 mesi, prorogabile a richiesta dell’interessato.
Verifica di autenticità della EPC
Al fine di consentire a soggetti terzi di verificare l’autenticità della EPC prodotta da un professionista (ad es. al momento della richiesta di iscrizione, da parte del professionista al competente Ordine professionale), la Commissione Europea ha reso disponibile, sul sito “La tua Europa”, attraverso il link https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=it, una specifica schermata tramite la quale, inserendo il numero della EPC e i riferimenti del documento di identità del professionista, è possibile effettuare ogni opportuno controllo.
FOFI Circolare n. 13024 VADEMECUM per i Farmacisti vaccinatori
La Federazione è lieta di presentare il “Vademecum” aggiornato al 24 maggio u.s. dal titolo: COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI
Si tratta di un lavoro monografico di elevato valore scientifico con finalità formativa realizzato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, destinato prioritariamente ai farmacisti impegnati nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2.
FOFI Circolare n. 12969 Sentenza Corte di Cassazione n.25571/2020 in materia di responsabilità disciplinare del farmacista
La Corte di Cassazione si pronuncia sul divieto della concorrenza sleale e sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. L’abbuono totale o parziale del pagamento di ticket obbligatori per legge e l’applicazione di condizioni differenti di sconto alla clientela con riferimento ai farmaci non convenzionati integrano ipotesi di concorrenza sleale.
FOFI Circolare n. 12904 Contemporaneo esercizio della professione di farmacista e di biologo – chiarimenti del Ministero
Si comunica che, il Ministero della Salute, con nota del 09.03.2021, si è pronunciato sulla questione “esercizio contemporaneo delle professioni di farmacista e di biologo al di fuori della farmacia” nel seguente modo:
Il Dicastero, nel sottolineare che l’art .102 TULS “è rimasto invariato anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 la quale però all’articolo 9 statuisce il passaggio dell’alta vigilanza sull’Ordine Nazionale dei Biologi dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute riconoscendo pertanto la professione del Biologo come sanitaria”, ha ribadito che la norma di cui al menzionato art. 102 “interviene sul cumulo soggettivo, ossia sul possesso di titoli diversi da parte della stessa persona: il divieto all’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria, in altri termini ricade sul singolo farmacista”.
Resta fermo che il biologo, abilitato e iscritto al relativo Ordine, può svolgere la propria attività di professionista sanitario presso le farmacie.