Circolare FOFI n.14225 Sistema tessera sanitaria – Ricetta bianca elettronica medicinali SOP e OTC
Si informa che, sul portale del Sistema tessera sanitaria sono disponibili le specifiche tecniche aggiornate con le regole per la trasmissione al Sistema TS dei dati delle ricette bianche elettroniche erogate nelle parafarmacie, inerenti esclusivamente ai farmaci SOP e OTC, sulla base di quanto previsto dal D.M. 1.12.2022 che modifica il D.M. del 30.12.2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute per la dematerializzazione delle ricette non a carico del SSN/SNR.
Il sistema prevede che i farmaci SOP e OTC non possano essere prescritti sulla stessa ricetta elettronica assieme a farmaci classificati con obbligo di prescrizione e possano essere erogati sia da farmacie che da parafarmacie, a seguito di quanto normato dal D.M. 1.12.2022.
Circolare FOFI n.14256 Progetto Formativo Nazionale ECM sulla Farmacia dei Servizi e corso sulle vaccinazioni anti-COVID e antinfluenzali: riaccreditamento
Si informa che la Federazione degli Ordini, in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, ha provveduto a riaccreditare il Progetto Formativo Nazionale nell’ambito di un maxi-corso che riguarderà anche le tematiche del triage vaccinale e dei test diagnostici.
I contenuti formativi – tenuto conto dei necessari tempi tecnici delle procedure di accreditamento – saranno disponibili a partire dal 28 febbraio p.v. e fruibili gratuitamente per tutti gli iscritti all’albo mediante collegamento alla piattaforma www.fadfofi.it.
Al contempo, si comunica che i corsi relativi alle vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzali sono anch’essi in fase di revisione con la rimodulazione di un unico corso predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con la Federazione degli Ordini e la Fondazione Francesco Cannavò, destinato specificamente ai farmacisti e che sarà reso disponibile entro il mese di marzo.
FOFI: Circolare n.14164 Ordinanza del Ministero della Salute 29 dicembre 2022 - Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Si segnala che, con ordinanza del Ministero della salute del 29 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre u.s., è stato prorogato, fino al 30 aprile 2023, l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
FOFI: Circolare n.14163 PAXLOVID: Prorogato fino al 30.04.2023 il Protocollo d’Intesa per la distribuzione gratuita in farmacia
Si comunica che, il 23 dicembre u.s., è stato sottoscritto l’Accordo che proroga fino al 30 aprile 2023 le previsioni del Protocollo d’intesa del 15 aprile u.s. per la distribuzione e dispensazione gratuita nelle farmacie territoriali del farmaco antivirale Paxlovid. Tale Protocollo prevede, pertanto, la prosecuzione dei termini e modalità di dispensazione del citato farmaco nelle farmacie territoriali già descritti nella suddetta circolare.
A decorrere dal 1° maggio 2023, o anche in data antecedente in base alle determinazioni di ogni singola Regione o Provincia autonoma, il farmaco sarà reso disponibile ai distributori intermedi e alle farmacie del territorio secondo le ordinarie procedure degli accordi regionali.
FOFI: Circolare FOFI n.14162 Decorrenza applicazione art. 38 -bis D.L. 152/2021: assolvimento obbligo ECM 70% per efficacia polizze assicurative
Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM), si forniscono i seguenti aggiornamenti.
L’art. 38-bis del decreto-legge 06 novembre 2021, n. 152 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”. Al fine di fornire adeguate indicazioni agli iscritti, la Federazione degli Ordini ha ritenuto opportuno acquisire l’avviso del Ministero della Salute sulla corretta interpretazione della predetta disposizione, con specifico riferimento alla decorrenza della prima applicazione. Il Dicastero, in riscontro al quesito posto, ha precisato che la condizione di efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dall’anno 2026 essendo riferita, per espressa previsione normativa, al triennio formativo 2023–2025.
In proposito, tuttavia, è quanto mai necessario sottolineare che recentemente il decreto-legge Milleproroghe (D.L.198/2022 - cfr. circolare n. 14161 del 2/1/2023) ha modificato l’art. 5-bis del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), sostituendo le parole “triennio 2020-2022” con le parole “quadriennio 2020-2023”, prorogando conseguentemente di un anno - quindi, fino al 31 dicembre 2023 - il periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo ECM. Sarà cura della Federazione, pertanto, fornire chiarimenti circa il coordinamento della suddetta norma di rango primario con le altre disposizioni in materia di ECM. Si ricorda, inoltre, la delibera della CNFC - riunione del 9 dicembre 2021 in merito all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che abbiano compiuto il 70° anno di età. Ne consegue che l’iscritto che abbia superato il predetto limite di età ed eserciti ancora la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) è tenuto a comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria (tramite l’apposita funzione, accedendo con SPID, all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia all’esenzione in questione.