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Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM), si forniscono i seguenti aggiornamenti.

L’art. 38-bis del decreto-legge 06 novembre 2021, n. 152 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”. Al fine di fornire adeguate indicazioni agli iscritti, la Federazione degli Ordini ha ritenuto opportuno acquisire l’avviso del Ministero della Salute sulla corretta interpretazione della predetta disposizione, con specifico riferimento alla decorrenza della prima applicazione. Il Dicastero, in riscontro al quesito posto, ha precisato che la condizione di efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dall’anno 2026 essendo riferita, per espressa previsione normativa, al triennio formativo 2023–2025.

In proposito, tuttavia, è quanto mai necessario sottolineare che recentemente il decreto-legge Milleproroghe (D.L.198/2022 - cfr. circolare n. 14161 del 2/1/2023) ha modificato l’art. 5-bis del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), sostituendo le parole “triennio 2020-2022” con le parole “quadriennio 2020-2023”, prorogando conseguentemente di un anno - quindi, fino al 31 dicembre 2023 - il periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo ECM. Sarà cura della Federazione, pertanto, fornire chiarimenti circa il coordinamento della suddetta norma di rango primario con le altre disposizioni in materia di ECM. Si ricorda, inoltre, la delibera della CNFC - riunione del 9 dicembre 2021 in merito all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che abbiano compiuto il 70° anno di età. Ne consegue che l’iscritto che abbia superato il predetto limite di età ed eserciti ancora la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) è tenuto a comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria (tramite l’apposita funzione, accedendo con SPID, all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia all’esenzione in questione.

 

Circ.14162